Art. 12.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).

      1. Al consiglio nazionale dei collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

          a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

          b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

 

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          c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

          d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi regionali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e dei collegi dei revisori dei conti;

          e) adottare il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

          f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.